
"Gli emendamenti alla manovra finanziaria aggiuntiva (D.L. 138/2011) predisposti dal Partito per la tutela dei diritti di militari e Forze di polizia (pdm) sono stati presentati alla Commissione Bilancio del Senato dai senatori radicali Marco Perduca e Donatella Poretti.
Il complesso delle nostre proposte emendative, illustrate nel corso della conferenza stampa svoltasi questo pomeriggio alla Camera dei Deputati dal deputato radicale Maurizio Turco, cofondatore del Pdm, e da Luca Marco Comellini, segretario del Pdm, se recepite dal Governo, consentirebbe di ottenere risparmi per 3,69 miliardi di euro nel triennio 2012-2014 da riversare interamente nelle casse dello Stato.
Gli emendamenti riguardano sostanzialmente l'eliminazione di alcuni benefici economici ad esclusivo vantaggio degli alti gradi delle Forze armate e la sospensione e successiva riduzione del programma di acquisizione del caccia JSF-F35.
Il contributo che abbiamo voluto dare alla manovra non è assolutamente trascurabile e rappresenta un 15-20% del bilancio del Ministero della Difesa, contro cui stiamo facendo una lotta per la trasparenza nella convinzione che poi, il giorno dopo la definitiva approvazione di questa ennesima manovra correttiva, possa iniziare concretamente il reale adeguamento delle Forze armate e delle Forze di polizia alle mutate esigenze di sostenibilità e di disponibilità economica del Paese, mettendo al primo punto dell’agenda dei lavori la revisione e la flessibilità dello strumento professionale militare e della sicurezza, dando priorità all’eliminazione del precariato anche attraverso una concreta azione di razionalizzazione delle risorse umane e del necessario tourn-over, prediligendo la componente umana e il mantenimento dell’efficienza delle dotazioni acquisite alla più costosa pratica del soddisfacimento degli appetiti delle industrie della difesa.
Colgliamo l'occasione per ringraziare i senatori del Partito Democratico Della Seta, Ferranti e Vita che le hanno voluto sottoscrivere le nostre proposte facendole proprie, con l'invito a quanti ne condividono le finalità a fare altrettanto.
Il documento di illustrazione degli emendamenti presentati è pubblicato sui siti www.radicali.it [2] e www.partitodirittimilitari.org [3]
emendamenti al all’articolo 1 del - decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 presentati dal Partito per la tutela dei diritti di militari e Forze di polizia (Pdm)
«Gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati. A decorrere dall’anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 5.854.277, sono versati al bilancio dello Stato.» | [Incentivi piloti e c.t.a. – risparmio 5.854.277 euro/anno (4.018.035 €. Legge. 42/2000 + 1.836.242,00 Art. 590 d.lgs. 66/2010)] | Eliminazione delle disposizioni che nel 2000 e nel 2003 avevano introdotto i premi di rafferma per evitare l’esodo dei piloti militari e dei controllori militari del traffico aereo verso le compagnie aeree e l’ENAV che garantivano trattamenti economici più elevati. |
«I membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all’articolo 1476 del decreto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado piu' elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione. A decorrere dall’anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 25.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.» | [i risparmi sono valutati in 25 milioni di euro.] l’Interrogazione Camera 4-03377 di giovedì 25 giugno 2009, seduta n.193 attualmente in corso, fa riferimento alla delibera n. 180, annessa al verbale n. 43 del 20 marzo 2008, il Consiglio intermedio della rappresentanza militare del Comando unità mobili e specializzate dei Carabinieri «Palidoro» in cui si afferma che: «La rappresentanza militare con i suoi 40.000.000 di euro di costi annui si è palesata essere un carrozzone che non è in grado di tutelare nemmeno se stessa[…].». Tale spesa non è mai ufficialmente stata smentita. | Eliminazione delle spese relative alle indennità di missione dei membri dei consigli della rappresentanza militare. Gli organismi della rappresentanza il cui mandato è terminato nell’aprile del 2010, sono in regime di proroga. I membri dei consigli fruiscono del trattamento di missione intero o forfettario nella misura di 110 euro /giorno a differenza del restante personale che per disposizioni per il contenimento della spesa è obbligato a fruire di vitto e alloggio a carico dell’amministrazione. Più volte e con numerose interrogazioni parlamentari rimaste senza risposte abbiamo evidenziato irregolarità e comportamenti di dubbia liceità. L’uso del trattamento di missione ha dato origine ad alcune indagini delle procure militari che recentemente hanno portato alla decadenza di un delegato del Cocer carabinieri sottoposto a un provvedimento restrittivo da parte della procura militare di Napoli. (http://www.partitodirittimilitari.org/index.php?option=com_content&view=article&id=312:cocer-carabinieri-turco-e-comellini-radicali-pdm-delegato-indagato-per-truffa-sottoposto-a-obbligo-di-dimora-adesso-capiamo-il-silenzio-di-la-russa-sulle-nostre-interrogazioni&catid=1&Itemid=113 [4]) |
«Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 dell'articolo 39 è sostituito con il seguente: «7. Il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero puo' transitare, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, o di altre amministrazioni, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, sentito il parere delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il personale transitato nei ruoli civili delle amministrazioni di cui al precedente periodo conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze, che tenga conto dell’età anagrafica, della categoria, specialità e delle qualifiche possedute dal militare, nonché dell’incarico e delle mansioni svolte al momento della presentazione della domanda di transito. Ai fini dell'invarianza della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento.» | [non produce effetti finanziari] | introduzione della possibilità di una adeguata e reale mobilità a domanda del personale in esubero delle Forze armate nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Dal 2006 si discute sull’opportunità di adeguare le consistenze numeriche dello strumento militare al modello economicamente sostenibile senza che siano mai state adottare iniziative legislative adeguate. L’emendamento a margine si propone di realizzare una mobilità che consenta, attraverso l’emanazione appositi decreti, di valorizzare le professionalità del personale militare che, diversamente, non troverebbero una adeguata collocazione in altri ambiti lavorativi. |
«All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 sono aggiunti i seguenti commi: «2 bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedimentali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l’accoglimento della domanda di cui all’articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall’articolo 3.»; «6. I termini procedimentali per il compimento degli atti di competenza dell’amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell’articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato.». I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.» | [risparmio non quantificabile] | Dagli atti della Commissione di inchiesta sull’Uranio impoverito e vaccini istituita presso il Senato è emerso un quadro preoccupante circa i ritardi con cui sono svolti i procedimenti per la valutazione delle domande presentate dal personale delle Forze armate tese a ottenere il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. La medesima situazione si riscontra anche per quanto concerne gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile. Nonostante il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 preveda tempistiche rigorosamente scandite per l'adozione degli atti endoprocedimentali e conseguentemente per l'emissione del provvedimento conclusivo, si registrano inaccettabili ritardi che spostano oltre ogni più rosea previsione la conoscenza dell'esito della domanda da parte del soggetto richiedente il beneficio. Invero si registrano molti casi dove il tempo medio di attesa è superiore ai cinque anni per questo è necessario introdurre la responsabilità civile e penale per il superamento dei termini nei procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio. |
«L’articolo 1802 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e i commi 22 e 23 dell’articolo 43 e l’articolo 43 ter della Legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono abrogati. A decorrere dall’anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 35.378.577, sono versati al bilancio dello Stato.» | [Abrogazione dell’attribuzione del trattamento economico di colonnello e generale brigata al compimento rispettivamente di 15 e 25 anni servizio – risparmio valutato in 35.378.577 (15.365.872 euro/anno articolo 589 d.lgs. 66/2010 - 20.012.705 euro/anno DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 157)] | Eliminazione dell’attribuzione agli ufficiali delle Forze armate e gradi equiparati e Forze di polizia del trattamento economico previsto per i colonnelli/primo dirigente al compimento di 13/15 anni di servizio e di brigadier generale/dirigente superiore con 23/25 anni di servizio, pur non rivestendo il relativo grado o funzione. Es. il capitano con 13 anni di servizio percepisce il trattamento economico del “colonnello”. |
«L’articolo 2195 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è abrogato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 992.000 per l’anno 2011, euro 261.000 per l’anno 2012 ed euro 261.000 per l’anno 2013, sono versati al bilancio dello Stato.» | [risparmio euro 1.514.000 (euro 992.000 per l’anno 2011, euro 261.000 per il 2012, euro 261.000 per il 2013 - decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - L. 13 dicembre 2010, n. 220 – Tab. C – Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 259 e Relazione Ministero della Difesa)] | Eliminazione delle erogazioni alle associazioni combattentistiche e d’arma. Nel 2010 le associazioni vigilate dal Ministero della difesa sono state 51 per un totale di 1.080.872 associati. L’esiguità dei contributi erogati a ogni singola associazione non incidono significativamente sulle attività da queste svolte ma rappresentano nel loro complesso una somma non trascurabile. |
«Le promozioni di cui agli articoli 1076, 1077, 1082, 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 producono effetti ai soli fini giuridici e non anche economici. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.». | [promozioni alla vigilia del congedo – risparmio non quantificabile – decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66] | Eliminazione le promozioni al grado superiore alla vigilia del collocamento in congedo. Le c.d. “promozioni alla vigilia” attribuiscono benefici economici al personale in servizio per un solo giorno con effetti di natura pensionistica. |
«Gli articoli 992, 993, 994, 995, 996 e 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono abrogati. A decorrere dall’anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 326.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.» | [ausiliaria – risparmio 326 milioni euro/anno – Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l’anno 2011] | Eliminazione del trattamento di ausiliaria riservato al personale militare. La posizione di ausiliaria è una particolare posizione giuridica afferente lo Status militare alla quale accede il personale militare che abbia raggiunto il limite di età previsto per il pensionamento in ciascuna arma, ciascun ruolo e ciascun grado e può essere chiamato a prestare servizi che non siano riservati, da disposizioni di legge o di regolamento. Al personale transitato nella posizione di “ausiliaria” è corrisposta una indennità economica. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria. |
«Gli articoli 986, 987, 988, del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono abrogati. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.» | [richiami in servizio – risparmio valutato non inferiore a euro 2.017.160/anno] | L’emendamento a margine ha lo scopo di abrogare le norme che permettono i richiami in servizio del personale militare. Dallo stato di previsione per la Difesa per l’anno 2011 risultano essere stati richiamati in servizio 187 ufficiali, 4 marescialli, 1 sergente. Il personale richiamato gode del trattamento previsto per il grado/livello i quello in servizio permanente effettivo. A titolo di esempio si consideri il caso del generale di brigata dell’Arma dei carabinieri attuale comandante del Raggruppamento CC Investigazioni scientifiche e presidente del Cocer Sez. carabinieri che nell’ottobre del 2010 è stato posto in ausiliaria e richiamato in servizio con il grado di generale di divisione. |
«Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all’acquisizione del sistema d’arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell’associata linea FACO/MRO&U nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall’esercizio finanziario per l’anno 2015 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti in del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l’anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l’anno 2013, in 969,655 milioni di euro l’anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati al bilancio dello Stato.» | [Risparmio 2.859,31 milioni di euro (2012, 2013, 2014) – ( 4.384,138 milioni di euro periodo 2015-2026) Riferimento art. 6, c. 21 ter, dl 78/2010 – (somme calcolate al corrente tasso di cambio USD/EUR)] | La sospensione e successiva riduzione del programma pluriennale di investimento per l’acquisizione di 131 aerei JSF-F35, avviato dalla Difesa nel 2009, consente per gli anni 2012-2014 di ottenere un considerevole risparmio e la successiva riduzione del 50% delle spese programmate fino a termine finanziamento (2026) si adatta alla reale sostenibilità economica. Siamo convinti che sia inutile acquistare nuovi aerei che poi non sarà possibile utilizzare per la mancanza di risorse per il carburante e la manutenzione. |
«L'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato. Per l’anno 2012 i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 7.500.000, sono versati al bilancio dello Stato.» | [mini naja – soppressione – risparmio 7.500.000 euro – art. 55, comma 5-bis. D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010] | L’emendamento a margine ha lo scopo di sopprimere la c.d. “mini naja”, il programma di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori delle Forze armate che a nostro avviso rappresentano una iniziativa inutile e costosa, anche in termini di impegno per gli stessi militari costretti a fare da “balia” ai “corsisti villeggianti”. Il finanziamento prevede una spesa complessiva di euro 19.946.440 per gli anni 2010/2011/2012. |
«L'articolo 7 bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e l’articolo 21, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 30 settembre 2011 sono abrogati. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 17.300.000, sono versati al bilancio dello Stato.» | [operazione strade sicure - lo stanziamento per il secondo semestre 2011 è pari a 34,6 milioni di euro – il risparmio ammonterebbe alla meta del finanziamento, considerando la soppressione delle operazioni in corso al 30 settembre 2011 – Art. 7-bis D.L. 92/2008 convertito in legge 125/2008] | Soppressione dell’operazione strade sicure. L’articolo che si intende abrogare dispone che per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 121/1981, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. A oggi, con diversi provvedimenti la l’operazione di militarizzazione delle città è stata rifinanziata per una cifra complessiva che supera i 200 milioni di euro |
«L’articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: «1621. (Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari) 1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della Difesa. 2. In coordinamento con l’Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell’ambito territoriale del comando militare.». Gli articoli 1622, 1623, 1624 e 1625 sono soppressi. A decorrere dal 1 gennaio 2012 i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 8.631.618 sono versati al bilancio dello Stato.» | [La presenza del personale religioso nell’ambito delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare è disciplinata dal Codice dell’Ordinamento Militare Decreto legislativo 66/2010 dagli articoli 1533 a 1625. Gli articolo dal 1621 al 1625 si occupano di trattamento economico. Il risparmio conseguito è di 8.631.618/anno. (dati sito ordinariato e bilancio - L. 13 dicembre 2010, n. 220)] | L’emendamento intende porre a carico delle diocesi competenti per territorio gli oneri del personale inquadrato nell’ambito dell’Ordinariato militare che attualmente consiste in 189 unità in servizio (di cui 9 dirigenti - fonte sito Ordinariato militare – EI 69, MM 25, AM 28, CC 29, GdF 30) contro una previsione per il 2011 di 116 unità in servizio permanente e 24 richiamati (fonte Nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della Difesa). Il costo complessivo del solo trattamento economico del personale ammonta annualmente a euro 8.631.618 così ripartito: dirigenti (9) [13] euro 1.241.116; trattamento economico superiore (61)[79] euro 2.840.536; ufficiali (70) [80] euro 4.549.966. Nota: (n)=personale effettivo al 31 dicembre 2011; [n]= Anni Persona (Denominazione con cui si indicano, in sede di determinazione delle previsioni di spesa del personale, le unità di personale che si prevede di pagare nel corso di un esercizio finanziario. |
«Dall’attuazione degli articoli 12 e 13 dell’intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l’Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell’Interno. A decorrere dal 1 gennaio 2012 i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.» | [D.P.R. 421/1999 – legge 220/2010] Risparmio non determinabile dipende dall’impiego effettivo/servizio prestato] | Con l’intesa fra il Ministro dell’Interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999 e resa esecutiva con D.P.R. n° 421 del 27/10/1999, si stabiliscono le modalità per assicurare l’assistenza spirituale al Personale della Polizia di Stato di religione cattolica. In particolare gli articoli 12 e 13 stabiliscono che il trattamento economico riconosciuto ai “Cappellani” sia corrisposto dal ministero dell’Interno. La Polizia di stato ha in organico 124 Cappellani. |
«All’articolo 183 aggiungere infine il seguente comma: «7. Le procedure convenzionali con le aziende ed il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 potranno essere espletate solo successivamente alla verifica di mancato soddisfacimento delle specifiche esigenze con personale militare in possesso di idonea qualificazione.». A decorrere dal 1 gennaio 2012 i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.» | [convenzioni – risparmio valutato non inferiore a euro 1.000.000/anno rispetto al totale di a 4.652.473,45 – decreto legislativo 66/2010] | L’emendamento a margine ha lo scopo di limitare il ricorso ai rapporti convenzionali, spesso concessi senza adeguata valutazione comparativa e pubblicazione dell’incarico da concedere, in quanto l’amministrazione difesa possiede al suo interno personale appartenente ad altre categorie non sanitarie, ma in possesso di specifica qualificazione sanitaria (in particolare biologi, psicologi, odontoiatri, e tecnici) che potrebbe essere impiegato - in fase transitoria - per soddisfare le esigenze dell’articolo 183, consentendo al contempo considerevoli economie di spesa. |
Risparmi (miliardi di euro) | ||
2012 | 2013 | 2014 |
1,321 | 1,402 | 0,970 |
© 2011 Partito Radicale. Tutti i diritti riservati