di Patrizio Gonnella
Italia Oggi, 31 maggio 2012
La Commissione deve decidere se propendere per chi è stato più fedele al testo presente all’articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 o a chi in parte se ne discosta. Il testo Onu prevede che la tortura sia un delitto proprio (ossia che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale), avente a oggetto sofferenze fisiche e/o psichiche inflitte con dolo intenzionale (deve esserci il fine specifico di estorcere confessioni o di umiliare la persona sottoposta a custodia). Nella proposta del Presidente della Commissione diritti umani del Senato Marcenaro il delitto è qualificato come un delitto generico che può essere pertanto commesso da chiunque. È però prevista una circostanza aggravante nel caso l’autore sia un pubblico ufficiale. Il minimo edittale in ambedue i disegni di legge è di quattro anni.
Il massimo nel caso della proposta Amati è dieci, in quella Marcenaro dodici. Importante è il riferimento alla previsione di pena per “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all’impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente”.
È il caso, ad esempio, di chi usa squadrette di detenuti per pestarne altri. In vari disegni di legge compare il divieto per il Governo italiano di assicurare l’immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale. Lo Statuto della Corte Penale Internazionale inserisce fra i crimini contro l’umanità perseguiti dalla Corte anche la tortura.
In questi casi il cittadino straniero dovrà essere estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale relativa. L’Italia ha firmato nel 1984 e ratificato nel 1988 il Trattato Onu.
Da allora è inadempiente rispetto agli obblighi internazionali. Il Governo ha però preannunciato che non presenterà un proprio disegno di legge. Lo scorso 31 gennaio un giudice di Asti nel non condannare quattro agenti di polizia penitenziaria ha spiegato che ciò non gli era possibile a causa della assenza del crimine di tortura nel codice penale. Gli altri reati percosse, abuso di autorità, lesioni, maltrattamenti in famiglia - non sono sovrapponibili alla tortura.Ne restano sempre escluse le sofferenze psichiche. Inoltre hanno pene più lievi e tempi rapidi di prescrizione. Un appello firmato da autorevoli esponenti del mondo della cultura e della società civile chiede al parlamento di fare presto essendo la tortura una questione di diritti umani e di civiltà democratica. Anche l’Unione delle Camere Penali si è unito a esso con determinazione.
Il massimo nel caso della proposta Amati è dieci, in quella Marcenaro dodici. Importante è il riferimento alla previsione di pena per “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all’impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente”.
È il caso, ad esempio, di chi usa squadrette di detenuti per pestarne altri. In vari disegni di legge compare il divieto per il Governo italiano di assicurare l’immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale. Lo Statuto della Corte Penale Internazionale inserisce fra i crimini contro l’umanità perseguiti dalla Corte anche la tortura.
In questi casi il cittadino straniero dovrà essere estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale relativa. L’Italia ha firmato nel 1984 e ratificato nel 1988 il Trattato Onu.
Da allora è inadempiente rispetto agli obblighi internazionali. Il Governo ha però preannunciato che non presenterà un proprio disegno di legge. Lo scorso 31 gennaio un giudice di Asti nel non condannare quattro agenti di polizia penitenziaria ha spiegato che ciò non gli era possibile a causa della assenza del crimine di tortura nel codice penale. Gli altri reati percosse, abuso di autorità, lesioni, maltrattamenti in famiglia - non sono sovrapponibili alla tortura.Ne restano sempre escluse le sofferenze psichiche. Inoltre hanno pene più lievi e tempi rapidi di prescrizione. Un appello firmato da autorevoli esponenti del mondo della cultura e della società civile chiede al parlamento di fare presto essendo la tortura una questione di diritti umani e di civiltà democratica. Anche l’Unione delle Camere Penali si è unito a esso con determinazione.
http://www.detenutoignoto.com/2012/06/il-reato-di-tortura-torna-allordine-del.html
1 Giugno, 2012 - 12:28
Fonte: http://www.detenutoignoto.com/2012/06/il-reato-di-tortura-torna-allordine-del.html [4]