
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 25 novembre 2011
Troppo blanda la legge sulla responsabilità dei magistrati. Almeno quando questi ultimi hanno provocato dei danni per la violazione del diritto comunitario. È questo il verdetto della Corte europea di giustizia depositata ieri nella causa che C-379/10 che vede contrapposta l’Italia alla Commissione. Quest’ultima ha sostenuto che la legge italiana sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, la cosiddetta legge Vassalli introdotta nel 1988 dopo un referendum, è incompatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado.
Due i punti oggetto di contestazione: avere escluso qualsiasi responsabilità dello Stato per i danni causati a singoli quando la violazione del diritto comunitario deriva dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove e, dall’altro, aver limitato, in casi diversi, la possibilità di invocare questa responsabilità aiuoli casi di dolo o colpa grave.
La sentenza osserva che la Corte ha già avuto modo di affermare nel 2006 (sentenza del 13 giugno) che il diritto comunitario impedisce un tipo di esclusione generale della responsabilità dello Stato per i danni giudiziari come quella adottata dall’Italia. Inoltre, e in particolare, la Corte rileva che l’Italia non ha dimostrato che la normativa italiana viene interpretata dai giudici nazionali nel senso di porre un semplice limite alla responsabilità dello Stato e non nel senso di escluderla.
La Corte ricorda poi che uno Stato membro è tenuto al risarcimento dei danni provocati ai singoli per violazione del diritto dell’Unione da parte dei propri organi in presenza di tre condizioni: la norma giuridica violata deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli, la violazione deve essere “sufficientemente caratterizzata” e tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito deve esistere un nesso causale diretto.
La responsabilità dello Stato per i danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado è disciplinata dalle stesse condizioni. In tal senso, una “violazione sufficientemente caratterizzata della norma di diritto” si realizza quando il giudice nazionale ha violato il diritto vigente in maniera manifesta. Il diritto nazionale può precisare la natura o il grado di una violazione che implichi la responsabilità dello Stato ma non può, in nessun caso, imporre requisiti più rigorosi.
La sentenza rileva che la Commissione ha fornito sufficienti elementi volti a provare che la condizione della colpa grave, prevista dalla legge italiana, come interpretata dalla Corte di cassazione italiana, si risolve nell’imporre requisiti più rigorosi di quelli definiti dall’Unione. Invece l’Italia non è stata in grado di provare che l’interpretazione di questa legge a opera dei giudici italiani sia conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
In conclusione, la Corte rileva che la normativa italiana, è in contrasto con il principio generale di responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario. E all’Italia, a questo punto, non resta che applicare la sentenza e procedere alla modifica della normativa sulla quale già il tandem Pdl-Lega proponeva interventi anche più radicali.
In crescita continua le istanze accolte
Sul sottile crinale tra rispetto della volontà popolare e necessità di tutelare l’indipendenza della magistratura. La legge Vassalli, approvata nel 1988 dopo l’esito di un referendum nel quale una larghissima maggioranza (l’8o%) si espressa a favore dell’introduzione di una forma di responsabilità del magistrato che provoca ini danno, ha introdotto un meccanismo un po’ barocco in base al quale il cittadino non può fare causa direttamente al giudice o al pubblico ministero: deve invece citare lo Stato
che, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, potrà .rivalersi sul magistrato. Con effetti pratici quasi nulli, però, perché la maggioranza delle toghe ha un’assicurazione da responsabilità civile con polizza accesa in quanto aderenti all’Anm.
I numeri comunque sono in continua crescita. Tanto da avere toccato per la prima volta la tripla cifra, con 109 richieste accolte, nel corso del 2008. Diverso il caso delle sanzioni disciplinari inflitte dal Csm. Il procedimento inizia con la decisione di promuovere l’azione in base alla notizia di illecito. L’azione disciplinare può essere promossa dal Procuratore generale e dal ministro della Giustizia e deve essere conclusa entro due anni. Nel 2010 il numero di procedimenti disciplinari sopravvenuti è stato pari a 157 con una diminuzione del 15% rispetto a quello dell’anno precedente. Una diminuzione ha riguardato esclusivamente i procedimenti di iniziativa del ministro.
Quanto alla tipologia dei capi d’accusa, nel 2010 c’è stata una significativa diminuzione (-27,06%) delle incolpazioni per “Ritardi nel deposito di provvedimenti”, che rappresentano il 33% del totale. Continua la diminuzione delle incolpazioni per “Ritardi e negligenze nell’attività dell’ufficio”, che scendono al 4% del totale, mentre si mantengono alte quelle per “Violazione di norme processuali penali o civili”. Per gli altri tipi di illecito si registrano variazioni del tutto casuari. Secondo i dati più recenti del Csm, relativi al primo semestre 2010, ci sono state 36 pronunce di condanna e 22 casi di dimissioni dalla magistratura determinate dalla pesante situazione disciplinare.
http://www.detenutoignoto.com/2011/11/giustizia-legge-sulla-responsabilita.html
26 Novembre, 2011 - 12:27
Fonte: http://www.detenutoignoto.com/2011/11/giustizia-legge-sulla-responsabilita.html [4]