
Tempi, 7 luglio 2011
Non solo sbarre. “Abbiamo anche la responsabilità di rieducare”. Un magistrato contro “il giustizialismo che non crede nel cambiamento delle persone”.
L'esecuzione penale ha un principio cardine: la funzione della pena non è solo retributiva ma anche, come afferma la Costituzione, rieducativa. Chi ha commesso un reato viene consegnato non solo a un luogo (ad esempio il carcere), ma anche a tutta una serie di rapporti interpersonali: con il direttore dell’istituto di custodia, la polizia penitenziaria, gli educatori, gli assistenti sociali e il magistrato di sorveglianza, tutti preposti alla fase esecutiva. Il magistrato di sorveglianza è una figura di giudice introdotta in tempi relativamente recenti con la legge sull’ordinamento penitenziario del 1975.
Guido Brambilla svolge questo compito presso il Tribunale di Milano. Attraverso l’uso di strumenti giuridici tipizzati (permessi, misure alternative alla carcerazione quali la semilibertà, la detenzione domiciliare, l’affidamento in prova ai servizi sociali, eccetera), nell’ambito di un delicato percorso di “progressione tratta - mentale”, calibrata sulla specificità dell’individuo, al fine di favorire il suo graduale rientro nell’ambito sociale di appartenenza. Il tutto “senza disattendere l’altrettanto importante principio dell’effettività della pena che viene resa solo flessibile in concomitanza del cambiamento, nel tempo, della personalità del condannato”.
Di quanti detenuti è responsabile un magistrato di sorveglianza?
C’è un grosso problema in Italia e non solo, che è quello del sovraffollamento carcerario. Per questo il numero dei magistrati di sorveglianza, specie nelle grandi città, è assolutamente inadeguato a fronteggiare le richieste dei detenuti. Inoltre, il magistrato di sorveglianza segue anche tutti coloro che, sin dall’origine o successivamente, siano stati ammessi a una misura alternativa, vale a dire coloro che si trovano nella cosiddetta “esecuzione penale esterna”.
Il compito non è semplice, proprio perché il giudice deve interagire con figure istituzionali che non attengono all’ordine giudiziario, come i direttori delle carceri, per esempio, o gli assistenti sociali, e non sempre i diversi approcci alla finalità rieducativa collimano fra di loro. A Milano i detenuti vengono affidati al magistrato in base alla lettera iniziale del cognome: io, per esempio, mi occupo di tutti i detenuti delle carceri di Opera, Bollate, Monza, San Vittore e Lodi il cui cognome inizia con la lettera S e parte della lettera L. Sono tanti. Circa 400. Considerando che, in media, ognuno di loro presenta annualmente una decina di istanze, il carico del mio lavoro complessivo (tra funzioni monocratiche e collegiali) ammonta a circa quattromila procedimenti l’anno.
Può capitare che due detenuti abbiano commesso lo stesso reato, ma il loro percorso abbia due risvolti differenti, a seconda del magistrato che li segue?
Premesso che la discrezionalità è una delle caratteristiche dell’attività giurisdizionale, può capitare che un giudice, legittimamente, privilegi l’aspetto retributivo della pena, con un approccio più cautelativo rispetto alla funzione rieducativa, diversamente da un altro più disponibile a giocarsi immediatamente in un rischio rieducativo. A mio parere, poiché il magistrato è preposto a disporre e seguire un percorso rieducativo col singolo detenuto, chi si limita solo a sorvegliare l’esecuzione della pena non tiene in debito conto tutti i fattori che ineriscono all’intima natura della medesima. Detto questo, va però aggiunto che a fronte del medesimo reato le risposte dei due autori sul piano rieducativo possono essere diverse, proprio perché non ci si muove più sul piano della sanzione, ma su quello, almeno altrettanto delicato, del percorso trattamentale, che è sempre individualizzato e che, quindi, ben può essere distinto.
Nell’ambito di uno stesso tribunale di sorveglianza il presidente dovrebbe, in ogni caso, garantire una uniformità di criteri orientativi al fine di evitare che si verifichino disparità vistose di trattamento. Erika De Nardo uccise a Novi Ligure, insieme al fidanzato Omar, la madre e il fratello. Nel 2006 il suo sorriso mentre gioca a pallavolo durante un permesso, è diventato il simbolo della seconda possibilità che il carcere prevede ma che, spesso, è percepita come immeritata.Esiste una tendenza giustizialista dell’intera società, spesso alimentata anche dal clamore mediatico delle vicende giudiziarie. È frutto di una visione della vita per cui l’uomo non può cambiare, è irrevocabilmente congelato ai suoi gesti e non può essere perdonato: quindi bisogna chiudere la porta e buttare via la chiave. L’obiettivo, seppur faticoso, è invece quello del reinserimento sociale. Per questo la legge prevede (ed è un’attuazione del principio di sussidiarietà) che possano intervenire, nel percorso trattamentale del condannato, anche soggetti che sono espressioni del privato sociale. Il volontariato è una di queste espressioni. Ad esso si affiancano altre realtà: imprese, associazioni, fondazioni e iniziative, anche di tipo culturale, che sono molto positive perché più vicine alla persona rispetto agli enti istituzionali e portatrici di più concrete istanze educative. Solo alcuni esempi: le “sartine” della Cooperativa “Alice” che confezionano vestiario anche di lusso e che, una volta, preparavano i costumi per il Teatro alla Scala di Milano; la Casa di reclusione di Bollate è sempre stata una fucina di iniziative, tra vivai, serre, laboratori artigianali e anche un maneggio per l’ippoterapia; presso il carcere di Busto Arsizio è operativa “Dolci Libertà” una “cioccolateria” che produce dolci di alta qualità come quelli della cooperativa “Giotto” di Padova e molte altre. Tutte queste iniziative incidono, in modo reale ed efficace, sulla rieducazione, perché il lavoro passivo, fatto solo per evitare l’ozio della cella, è ben diverso da un’attività improntata a creare futuri lavoratori. È anche attraverso un semplice panettone prodotto in carcere e servito nei migliori ristoranti e pasticcerie d’Italia, che si abbattono le barriere.
Si è tornati a parlare di amnistia. Da cosa passa una possibilità di cambiamento per un sistema carcerario in ginocchio?
Non si vede, in effetti, un’alternativa: o si costruiscono più carceri (ma dubito che ci siano le risorse necessarie) o bisogna affrontare il problema in altro modo. Da poco è stata introdotta un’ulteriore forma di detenzione domiciliare, la cosiddetta “svuota carceri” (legge 199 del 2010) che però ha inciso in minima parte sul problema rilevato. Il livello di sovraffollamento si mantiene, infatti, sempre oltre lo standard della capienza nazionale. Il carcere, invece, dovrebbe essere, a mio parere, un luogo detentivo (mi riferisco principalmente, per il mio mestiere, ai detenuti definitivi) per certi tipi di reati, connotati soprattutto da violenza verso la persona. Bisognerebbe forse operare anche una modifica dello stesso codice penale, intervenendo sul sistema sanzionatorio, oggi basato solo sulla reclusione e sulla pena pecuniaria. Esiste invece tutto un sistema di misure alternative, come quelle già menzionate (i lavori socialmente utili, l’affidamento ordinario, l’affidamento terapeutico, la detenzione domiciliare), che potrebbe essere inquadrato, sin dall’inizio, nel novero delle sanzioni applicabili con la sentenza.
Infatti, le misure esterne sono alternative al carcere, ma sono vere e proprie sanzioni penali (le cosiddette “pene comunitarie”), che dovrebbero essere potenziate e valorizzate anche per evitare che siano percepite dalla società come meri strumenti assistenziali. Andrebbero poi sviluppati gli interventi della mediazione penale (uno strumento di soluzione del conflitto generato dal reato, già sperimentato positivamente nella giustizia minorile), che potrebbero deflazionare ulteriormente la fase esecutiva. L’attuale sistema, invece, determina ancora, a mio parere, una eccessiva burocratizzazione delle procedure e inutili “passaggi” per il carcere. Certo, una sottovalutazione del problema e la mancanza di una significativa rivisitazione del sistema, così come oggi concepito, renderebbero prima o poi improcrastinabile un provvedimento di clemenza
http://detenutoignoto.blogspot.com/2011/07/giustizia-intervista-guido-brambilla-un.html
7 Luglio, 2011 - 19:54
Fonte: http://detenutoignoto.blogspot.com/2011/07/giustizia-intervista-guido-brambilla-un.html [4]