Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale 2011: Disegnare il futuro
In occasione della XI Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale, la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione ha organizzato un apposito Convegno, avente il duplice scopo di formare un momento di riflessione sui temi della Proprietà Intellettuale e, dall’altro, incoraggiare l’attività creativa, l’innovazione e, conseguentemente, lo sviluppo economico attraverso la promozione della protezione della Proprietà Intellettuale attraverso brevetti e marchi.
In effetti, dietro la realizzazione di un prodotto di massa c’è la volontà dell’autore di innovare e perfezionare la sua esperienza, la quale necessita di una tutela rapida ed efficiente contro la copia e l’imitazione non autorizzata.
Il design è quindi una rilevante leva di natura economica e competitiva del mercato, che contribuisce, appunto, alla realizzazione del nostro futuro e per questo è meritevole di protezione da parte del diritto.
Il nuovo fattore della produzione: l’innovazione
I tipici fattori della produzione, ossia terra, capitale e lavoro, affiancati dall'organizzazione del lavoratore, risultano essere stati superati dai cosiddetti beni immateriali, sorti con la Rivoluzione Industriale. Inizialmente, figurava tra essi il tempo, che da solo, tuttavia, non generava alcuna ricchezza. Così, al fine di conseguire un ricavo di natura economica, si era ritenuto necessario combinarlo con ulteriori fattori, anch’essi immateriali.
Tra questi, l’innovazione, intesa quale introduzione di un prodotto, di un processo, di un servizio o di una soluzione che siano nuovi o sensibilmente migliorati rispetto all’attuali caratteristiche, inclusi miglioramenti significativi nelle caratteristiche tecniche, nei componenti e materiali, nella praticità per l’utente o in altre caratteristiche funzionali.
In relazione allo sfruttamento ottimale della conoscenza attuale oppure dalla propagazione di nuove idee, si determina il grado di efficienza: nel primo caso vi sarà efficienza statica (e quindi, in tal senso, la conoscenza resterà ferma); nel secondo caso, invece, efficienza dinamica (le conoscenze, di conseguenza, progrediranno). L’efficienza, quindi, rappresenterà il riflesso della situazione sociale ed economica.
Tuttavia, per consentire una sua costante diffusione, è necessario il suo riconoscimento nel settore economico e finanziario: le banche, infatti, sono predisposte all’innovazione e, in loro presenza, concedono conseguentemente investimenti, partecipando in questo modo al rischio.
La Proprietà Intellettuale fonda, così, le sue basi sui fattori sopra descritti. In effetti, mediante il loro sapiente utilizzo, è stato possibile osservare l’evoluzione di molteplici settori: moda; design; alimentare; hair style; culiniario; tecnologico; estetico ed artistico.
Come tutelare l’innovazione: i marchi e i brevetti. Lo scenario italiano
Tale patrimonio innovativo necessita di una tutela: si devono prevenire ed inibire fenomeni di utilizzo, produzione, commercializzazione, importazione o implementazione di un prodotto senza il preventivo consenso dell’autore di tale invenzione.
A tal proposito, risultano essere indispensabili le tutele offerte dalla registrazione di marchi e brevetti al legittimo titolare presso l’Ufficio Marchi e Brevetti oppure presso una delle Camere di Commercio esistenti in ogni provincia del territorio italiano.
Il sistema di registrazione deve essere comunque efficiente e regolato in maniera intelligente, al fine di rendere concreta l’operazione di tutela.
Infatti, la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione presso l’ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha estinto, nell’ultimo anno, il back-log dei marchi e dei brevetti, grazie all’impegno di una speciale task force di operatori che hanno determinato l’azzeramento di uno stock di 160.000 domande. Precisamente, la concessione di un marchio e di un brevetto è subordinata ad un’analisi della domanda non soltanto formale, ma anche di merito, incentrata sulla effettiva creatività dell’opera. In questo modo, i brevetti ed i marchi verranno rilasciati entro 15 giorni. Tale sistema permetterà, fattivamente, l’avvio in tempi ridotti della procedura amministrativa dell’opposizione alla registrazione dei marchi: questa tipologia di procedimento, in vigore dal 1° maggio 2011, assicurerà, già all’atto della domanda, una tutela effettiva ed immediata, rendendo più efficiente il sistema di tutela e valorizzazione dei marchi e dei brevetti in Italia, analogamente a quanto avviene in molti altri paesi europei. Il procedimento consente di risolvere preventivamente le controversie relative ai marchi ed ai brevetti, con conseguente effetto deflattivo nei confronti dei carichi di lavoro delle sezioni specializzate in materia di Proprietà Intellettuale e Industriale dei Tribunali.
La Proprietà Intellettuale in Europa. Il marchio comunitario…
L’ accesso alla Proprietà Intellettuale, nell'ambito europeo, è stato semplificato mediante il c.d. Marchio comunitario: è un marchio valido nell’intera Unione Europea, registrato presso l’ Ufficio per l’Armonizzazione nel mercato interno (UAMI) nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento (CE) N. 40/94 sul marchio comunitario. La semplicità si riflette in primo luogo sull’iter di registrazione, la quale si fonda sulla unicità: di domanda; di lingua procedurale, di centro amministrativo e di fascicolo da gestire.
Analogamente a quelli “nazionali”, il marchio comunitario conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio e di vietare a terzi, salvo proprio consenso, l’utilizzo di un segno simile o identico per prodotti e servizi altrettanti identici oppure simili a quelli per il quale il marchio è stato registrato.
In particolare, il titolare può vietare a terzi non autorizzati: l’apposizione del marchio comunitario registrato sui prodotti; l’offerta, l’immissione in commercio o di qualunque altra finalità commerciale (ad esempio, per scopi commerciali) di prodotti a cui sono stati apposti il marchio comunitario registrato; l’importazione o esportazione di prodotti coperti dal marchio registrato.
La violazione del Diritto esclusivo del titolare, realizzata dai soggetti terzi mediante una delle attività sopraccitate, consente al titolare del marchio comunitario di poter agire contro tali informazioni, avvalendosi di particolari strumenti previsti per le controversie in tema di contraffazione e di validità dei marchi comunitari, considerati dalla Regolamentazione Comunitaria sui Marchi. Nello specifico, sono previste due modalità: avviando un apposito procedimento innanzi al Tribunale dei Marchi Comunitari (designato ai sensi del Regolamento sui Marchi Comunitari); presentando richieste di provvedimenti (quale il sequestro di prodotti sospettati di contraffazione) alle autorità doganali dell’UE.
Il marchio, avente una durata di dieci anni (rinnovabili), è valido in tutto il territorio dell’Unione (in caso di eventuale allargamento dell’UE, ogni marchio comunitario registrato viene automaticamente esteso ai nuovi Stati membri, senza alcuna procedura burocratica da attuare e senza ulteriore esborso pecuniario), il tutto ad un costo ragionevole.
I marchi comunitari devono essere oggetto di un uso effettivo (inteso come utilizzazione non generica, non ingannevole, effettiva e continua del marchio da parte di persone fisiche, giuridiche oppure Stati) all’interno nella Comunità entro cinque anni dalla registrazione. In questo modo, sarà possibile proteggere il marchio comunitario.
La finalità dei marchi risulta a questo punto evidente: rendere incisiva l’attività di contrasto alla contraffazione che la Direzione stessa porta avanti fin dalla sua istituzione. Infatti, la contraffazione delle opere d’ingegno esistenti è lesiva dei diritti di Proprietà Intellettuale, recando notevoli pregiudizi di natura economica ai commercianti ed ai fabbricanti, nonché inganna i consumatori.
… e il brevetto comunitario
In un contesto analogo si collocano i brevetti.
Il Regolamento di esecuzione della Convenzione sul Brevetto Europeo ha disciplinato una procedura unica di rilascio del brevetto europeo: l'Ufficio europeo dei brevetti, istituito dalla Convenzione di Monaco (1973), rilascia, a fronte di una richiesta dell'inventore del prodotto o di un suo avente causa, il c.d. Brevetto Comunitario. L'Ufficio esamina la domanda e la pubblica, eventualmente con il brevetto rilasciato, nel registro dei brevetti comunitari.
Con questa procedura si intende concedere agli inventori la possibilità di ottenere un brevetto valido giuridicamente in tutta l'Unione Europea.
Il brevetto comunitario conferisce al titolare il diritto di vietare, senza il suo consenso, lo sfruttamento dell'invenzione sia diretto (ad esempio: la fabbricazione; l'offerta; la commercializzazione e l'importazione) che indiretto (quale la fornitura).
Il sistema, ovviamente, non avrà alcuna pretesa di sostituire i sistemi nazionali. Al contrario, si integra e coesiste con essi. Infatti, gli inventori avranno una totale discrezionalità nel decidere la tipologia più opportuna di protezione mediante brevetto.
I vantaggi derivanti dalla procedura succitata risultano essere molteplici ma allo stesso utili: ridurre i costi di brevetto (in particolare la traduzione e il deposito); proteggere, mediante una procedura unica e semplificata, le invenzioni in tutto il territorio dell'Unione; costituire un sistema unico e centralizzato di risoluzione delle controversie
Il brevetto può essere: ritirato, mediante una dichiarazione che il titolare dello stesso deve depositare presso l’Ufficio competente, esclusivamente nella sua totalità; annullato per i casi previsti dalla legge (a titoli di esempio: il brevetto non descrive in modo sufficientemente chiaro e completo la sua invenzione , tale da non rendere possibile la sua esecuzione da parte di uno specialista; l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda depositata); estinto, in caso di mancato rinnovo dopo vent’anni dal deposito della relativa domanda.
La lotta alla contraffazione oltre i confini dell’Italia
Con la liberalizzazione dei mercati e l’industrializzazione dei Paesi emergenti, il fenomeno della contraffazione, con il trascorrere inesorabile del tempo, ha raggiunto dimensioni elefantiache: i singoli e distinti falsari hanno infine realizzato una vera e propria industria del falso, immettendo nel circuito commerciale prodotti contraffatti, per la cui realizzazione sono stati adoperati materiali scadenti e di pessima qualità, i quali, se da una parte hanno il vantaggio di essere venduti a prezzi concorrenziali (e sicuramente inferiori rispetto ai prodotti originali), dall’altro generano un pericolo per la salute del fruitore del prodotto stesso (data la tossicità dello stesso).
E’ risultato così necessario un intervento normativo, atto a contrastare concretamente il fenomeno della contraffazione: in tale direzione si sono spinti il Regolamento (CE) 1383/2003 ed il Regolamento applicativo 1891/2004, rafforzando l’intervento doganale avverso le merci sospettate di violare i diritti di Proprietà Intellettuale, imponendo apposite sanzioni ed istituendo deterrenti di altra natura e sollecitando gli stessi titolari dei diritti ad attivarsi presso gli organi di controllo.
Restando sul fronte europeo, recentemente (lo scorso 2 aprile, in occasione della XII Conferenza sulla Contraffazione) è stato approvato dalla Commissione Europea l’Osservatorio Europeo sulla Contraffazione e la Pirateria. L’Istituzione, nata per garantire i diritti della Proprietà Intellettuale, ha la finalità di controllare, coordinare e coadiuvare gli Stati membri per contrastare la propagazione della commercializzazione illecita dei beni contraffatti, intervenendo con l’utilizzo dei mezzi informatici nel contrasto alle frodi.
Le autorità nazionali hanno integrato la normativa comunitaria intensificando i poteri delle dogane, le quali possono sospendere lo svincolo delle merci sospettate di violazione e procedere al loro blocco per un periodo non eccedente i tre giorni lavoratori, senza attendere un’autorizzazione della magistratura e a condizione che il provvedimento restrittivo risulti giustificato in seguito all’indagine.
Nello specifico, in Italia si è insediato, nel 2010, il Consiglio Nazionale AntiContraffazione (CNAC), avente l’obiettivo di consolidare l’azione delle istituzioni nazionali (il Governo, partico-larmente) nella lotta alla contraffazione in modo sinergico, strategico e coordinato, mediante il co-involgimento di dieci ministeri (Ministero dell’Interno; Ministero della Giustizia; Ministero per i beni e le attività culturali; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della Salute; Ministero della Salute; Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione; Ministero dello Sviluppo Economico) e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. Le attività del CNAC si dispiegano su quattro specifiche linee strategiche:
1) Creare una rete di amministrazioni pubbliche e di task-force di coordinamento territoriale presso le prefetture;
2) Garantire la legalità delle attività economiche e commerciali attraverso il rafforzamento delle funzioni ispettive e di monitoraggio, nonché individuare i settori merceologici necessari d’intervento prioritari;
3) Informare e formare l’intero territorio nazionale sulla materia, entrando nel mondo della scuola, dell’Università e del lavoro;
4) Sensibilizzare le imprese, al fine di adottare comportamenti anti-contraffattivi.
Il Consiglio, al fine di raggiungere gli obiettivi appena esplicati, si avvale di due commissioni con-sultive (“Forze dell'ordine” e “Federazione dei consumatori”) al fine di delineare le linee guida per contrastare la contraffazione.
Disegnare il futuro della Proprietà Intellettuale
Dal quadro prospettato si comprende che i diritti della proprietà intellettuale ed industriale sono strumenti indispensabili per le imprese per svolgere le loro attività concorrenziali sul mercato. A tal fine i marchi, così come i brevetti, adempiono a molteplici finalità: rafforzano i fattori della qualità e dell'innovazione; favoriscono gli scambi di natura commerciale, finanziaria e commerciale, nonché predispongono tutele contro i fenomeni della contraffazione e della pirateria.
Tuttavia, si deve riconoscere che i marchi e i brevetti non sono stati sfruttati nella loro piena es-senza: tali strumenti, infatti, non hanno la sola finalità di difendere i diritti della proprietà industriale ed intellettuale ma anche quella (evidentemente più celata) di utilizzare l'innovazione e di favorire lo sviluppo economico.
Vi è, in conclusione, una scarsa diffusione dell’economia della conoscenza, riferita a quelle risor-se“intellettuali” (come il sapere e l’istruzione) considerate dei beni suscettibili di valutazione eco-nomica all’interno del mercato. Dunque, prima ancora di condividere la conoscenza è necessario comprendere quelle forze che governano l’economia per poi essere in grado di saperle gestire.
Per ovviare a tale lacuna, l’Ufficio italiano marchi e brevetti ha istituito un gruppo di esperti eco-nomico-finanziari composto da membri di Confindustria, dalle Università e dall’ABI e dal mondo della P.I. in modo da sviluppare una metodologia per la valutazione economico e finanziaria dei brevetti. In questo modo sarà possibile finalmente comprendere che la finalità principale dei brevetti, dei disegni e dei marchi è principalmente quella di finanziare l’innovazione.