Dalle coppie "di fatto" alle coppie "di diritto"

Dalle coppie "di fatto" alle coppie "di diritto"

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28 Mag 2016
Filomena Gallo, Bruno De Filippis

Da oggi il matrimonio non è più l`unica opzione legalmente possibile per coloro i quali desiderino vivere in coppia. Le convivenze, realizzando un evento per lungo tempo osteggiato da forze conservatrici, hanno finalmente una disciplina giuridica e conseguente dignità legale. Al tempo stesso le unioni tra persone dello stesso sesso, da tempo immemorabile ignorate dal diritto, il quale, nel caso in cui le considerasse, lo faceva solo per vietarle o punirle, sono state ricondotte dalla luce del sole da una legge che ne ha riconosciuto apertamente la liceità e ha attribuito ad esse un posto tra i fenomeni sociali costituzionalmente rilevanti.

Due tabù sono caduti insieme, nell`ambito di un processo di evoluzione del diritto di famiglia, che si innesta in un processo di evoluzione e riconoscimento dei diritti delle persone, che appartiene alla società intera. Ciò tuttavia non è motivo di piena soddisfazione per le componenti progressiste della società perché, come già avvenuto in occasione di altre recenti leggi, le riforme non hanno un contenuto completo ed i principi affermati non sono stati portati alle estreme e logiche conseguenze, in ragione di conflitti che hanno diviso il mondo laico ed hanno determinato la necessità di raggiungere punti di incontro, se non li si vuole apertamente definire compromessi, con forze politiche di diversa ispirazione culturale.

La riforma delle unioni civili è frutto di due successivi "compromessi", che ne hanno in parte smorzato il valore ed hanno mantenuto un gap tra la neoregolamentazione italiana e gli ordinamenti europei più evoluti. All`inizio il punto di incontro tra sensibilità differenti si raggiunse nel senso di evitare di definire matrimoni le unioni tra persone dello stesso sesso, adoperando per esse un altro nome, ma attribuendo alle unioni gli stessi contenuti giuridici del matrimonio.

In tale modo si realizzava l`esistenza parallela di due istituti sostanzialmente identici, che tuttavia si denominavano in modo diverso, accontentando sia coloro i quali volevano riconoscere diritti alle coppie dello stesso sesso, sia quanti volevano che la differenza restasse (e che quindi sopravvivesse, sia pure con queste attenuate modalità, la discriminazione, in modo da poter continuare ad affermare la superiorità o sacralità o maggiore purezza del modello tradizionale).

A questa impostazione corrispondeva il testo di legge licenziato in commissione e sopravvissuto fino al 25 febbraio 2016. Da tale data, per effetto del maxiemendamento approvato in Parlamento, il punto di incontro fu spostato molto più avanti e pur mantenendo l`impostazione originaria della riforma, il solco tra matrimonio ed unioni fu approfondito e la differenza solennemente rimarcata, tramite l`abolizione della stepchild adoption, l`eliminazione dell`obbligo di fedeltà per le unioni ed altre modifiche sostanziali e nominali, che tenevano conto anche delle successive possibili evoluzioni interpreta- tive della giurisprudenza, cercando di limitarle, se non di impedirle del tutto.

Analogo discorso può compiersi per la parte della nuova legge che disciplina le convivenze. È vero che, grazie ad essa, le coppie che venivano definite, con termine diminutivo della loro dignità: "di fatto", sono divenute "di diritto", ma, anche in questo caso, la riforma è stata tutt`altro che coraggiosa. Gli spazi di autodeterminazione delle coppie conviventi, che il contratto di convivenza autorizza, sono infatti rigorosamente limitati all`ambito patrimoniale, laddove, in altri Ordinamenti, si estendono all`ambito personale e possono contribuire a definire il quadro complessivo di rapporti che i contraenti intendono instaurare.

La riforma sulle Unioni civili è stata tutt`altro che coraggiosa. Gli spazi di autodeterminazione che il contratto di convivenza autorizza sono infatti limitati all`ambito patrimoniale.

http://www.associazionelucacoscioni.it/rassegnastampa/dalle-coppie-di-fatto-alle-coppie-di-diritto

Fonte: http://www.associazionelucacoscioni.it/rassegnastampa/dalle-coppie-di-fatto-alle-coppie-di-diritto